Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che ha necessità di collaborare all'assistenza continua di un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto ad essere assegnato o trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona bisognosa di assistenza sempre che, presso tale sede, vi sia vacanza di posto. Permanendo l'esigenza di assistenza, lo stesso non può, senza il suo espresso consenso, essere trasferito ad altra sede. Tale beneficio, in relazione a ciascun portatore di handicap, una volta concesso non può essere richiesto da nessun altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti».